Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In sintesi viene disposta da sabato 6 marzo a domenica 21 marzo l’applicazione per i territori dell’ex Province
di Udine e di Gorizia delle disposizioni di zona arancione.
Inoltre da lunedì 8 marzo a sabato 20 marzo su tutto il territorio regionale per le scuole medie, superiori e università si ritorna alla didattica a distanza.
Nel dettaglio, per quel che riguarda la zona arancione applicata sulle aree delle ex Province di Udine e di Gorizia si fa riferimento al Dpcm dello scorso 2 marzo.
- E’ quindi vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in
presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. - È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto.
- È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- In ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso gli ex capoluoghi di provincia.
- Per quel che riguarda le attività di ristorazione, esse vengono sospese con eccezione della consegna a domicilio fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Relativamente all’adozione della didattica a distanza al cento per cento prevista dall’ordinanza, la disposizione vale per tutto il territorio regionale e riguarda le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale.
Vengono ribadite le eccezioni già configurate in passato, ovvero qualora sia necessario l’uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Inoltre resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado che risultino privi delle condizioni di poter svolgere la didattica a distanza per mancanza di dispositivi digitali o di adeguata connettività.
Per le università e, compatibilmente, anche per i percorsi di Istruzione tecnica superiore, viene disposta la sospensione delle attività formative e curriculari, salvo quelle a distanza e per quelle che sia necessario l’uso di laboratori strutturati non fruibili da remoto. Possono proseguire, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, laddove necessario, anche in modalità in presenza, i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e altre attività, didattiche o curricolari eventualmente individuate dalle medesime università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Anche per università e alta formazione, a beneficio degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, le attività didattiche possono proseguire anche in modalità in presenza.
L’ultimo punto dell’ordinanza è dedicato all’attività di somministrazione di alimenti e bevande ovviamente riferita alle zone gialle delle ex province di Trieste e Pordenone. In pratica si conferma quanto già disposto nell’ultimo provvedimento: consumazione consentita, con la specifica dell’obbligo di consumo dalle 11.00 fino alle ore 18.00 su posti regolarmente collocati (seduti) a garanzia della distanza interpersonale di un metro, con divieto di consumazione nelle vicinanze dell’esercizio e comunque in luoghi dove siano possibili assembramenti. E’ sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
Qui disponibile un riassunto con le ultimi dettagli dell’ordinanza e le dichiarazioni principali dalla Conferenza Stampa di ieri a Trieste del Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga:
Podcast: Download (Duration: 11:58 — 16.4MB)
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